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UNIONE EUROPEA-LIBERO COMMERCIO
ELETTRONICO-VENDITA DI PRODOTTI ASSICURATIVI
La Commissione Europea ha provveduto a pubblicare
la direttiva sull' e-commerce nella nuova formulazione.
Il principio base è quello della generica
liberalizzazione del mercato del commercio elettronico in tutti i paese
dell'U.E.
Nessuna autorizzazione preventiva, nessuna subordinazione
a decisioni, provvedimenti o comportamenti particolari di un'autorità.
A fronte di questa libertà generale gli operatori che avviano attività
di commercio elettronico dovranno consentire ai destinatari , cioè
ai compratori di beni e/o servizi: di accedere facilmente, direttamente
e permanentemente alle seguenti informazioni:
Valide per tutti gli operatori nel commercio elettronico
a) Nome del prestatore .
b) L'indirizzo dove il prestatore è stabilito.
c) Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e
di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo
di posta elettronica
Valide per gli operatori nel settore assicurativo
a) Il registro del commercio presso il quale l'operatore è iscritto
e il relativo numero di iscrizione.
b) L'autorizzazione (Albo Agenti, Albo Brokers, Registro Imprese) e le attività
oggetto di autorizzazione ottenuta dal prestatore e i dati relativi all'autorità
che ha concesso tale autorizzazione. Si ritiene che essendo il commercio
elettronico fino a questo momento equiparato alla vendita per corrispondenza,
sia necessario evidenziare anche l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione
Postale per tale attività.
c) Il numero di partita IVA con cui è registrato presso la sua amministrazione
tributaria.
Il principio generale al quale si dovranno adeguare
le legislazioni degli stati membri è che " ogni qualvolta i
servizi della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi
ed altre clausole e condizioni essenziali, questi siano indicati in modo
preciso ed inequivocabile e includano tutti i costi supplementari".
La condizione fondamentale che regolerà i contratti elettronici è
che un contratto si considera concluso " quando il destinatario del
servizio ha ricevuto dal prestatore, per via elettronica, l'avviso di ricevimento
dell'accettazione del destinatario del servizio " , e ne ha confermato
allo stesso l'avvenuto ricevimento. Secondo la direttiva, inoltre, gli stati
membri prevedono, salvo che sia pattuito diversamente da parti che siano
professionisti, che il prestatore metta a disposizione del destinatario
del servizio mezzi adeguati ,efficaci e accessibili, che gli consentano
di riconoscere e correggere i propri errori di manipolazione e le operazioni
accidentali prima della conclusione del contratto.
Le clausole e le condizioni generali del contratto comunicate al consumatore
devono essere messe a sua disposizione in modo che gli permetta di memorizzarle
e riprodurle .
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