Assicurazioni Axa - Agente di Cagliari - Carlo Soro

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UNIONE EUROPEA-LIBERO COMMERCIO ELETTRONICO-VENDITA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

La Commissione Europea ha provveduto a pubblicare la direttiva sull' e-commerce nella nuova formulazione.

Il principio base è quello della generica liberalizzazione del mercato del commercio elettronico in tutti i paese dell'U.E.

Nessuna autorizzazione preventiva, nessuna subordinazione a decisioni, provvedimenti o comportamenti particolari di un'autorità.
A fronte di questa libertà generale gli operatori che avviano attività di commercio elettronico dovranno consentire ai destinatari , cioè ai compratori di beni e/o servizi: di accedere facilmente, direttamente e permanentemente alle seguenti informazioni:
Valide per tutti gli operatori nel commercio elettronico
a) Nome del prestatore .
b) L'indirizzo dove il prestatore è stabilito.
c) Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica
Valide per gli operatori nel settore assicurativo
a) Il registro del commercio presso il quale l'operatore è iscritto e il relativo numero di iscrizione.
b) L'autorizzazione (Albo Agenti, Albo Brokers, Registro Imprese) e le attività oggetto di autorizzazione ottenuta dal prestatore e i dati relativi all'autorità che ha concesso tale autorizzazione. Si ritiene che essendo il commercio elettronico fino a questo momento equiparato alla vendita per corrispondenza, sia necessario evidenziare anche l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Postale per tale attività.
c) Il numero di partita IVA con cui è registrato presso la sua amministrazione tributaria.

Il principio generale al quale si dovranno adeguare le legislazioni degli stati membri è che " ogni qualvolta i servizi della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi ed altre clausole e condizioni essenziali, questi siano indicati in modo preciso ed inequivocabile e includano tutti i costi supplementari".
La condizione fondamentale che regolerà i contratti elettronici è che un contratto si considera concluso " quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal prestatore, per via elettronica, l'avviso di ricevimento dell'accettazione del destinatario del servizio " , e ne ha confermato allo stesso l'avvenuto ricevimento. Secondo la direttiva, inoltre, gli stati membri prevedono, salvo che sia pattuito diversamente da parti che siano professionisti, che il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio mezzi adeguati ,efficaci e accessibili, che gli consentano di riconoscere e correggere i propri errori di manipolazione e le operazioni accidentali prima della conclusione del contratto.
Le clausole e le condizioni generali del contratto comunicate al consumatore devono essere messe a sua disposizione in modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle .

 

 

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